Causa T-386/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU
C2942018IT5610120180627IT0070561572
Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU
(Causa T-386/18)2018/C 294/70Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati)
Convenuti: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare ex art. 263 TFUE la decisione del Comitato Unico di Risoluzione n. SRB/ES/SRF/2018/03 del 12.4.2018 e, ove occorre possa, i relativi allegati, nonché tutte le eventuali ulteriori decisioni del Comitato Unico di Risoluzioni, ancorché non conosciute, che hanno costituito il fondamento dei provvedimenti della Banca d’Italia prot. n. 0517765/18 del 27/04/2018 e prot. n. 0646641/18 del 28/05/2018;
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risarcire ex art 268 TFUE a ICCREA Banca, il danno cagionatole consistente nei maggiori esborsi versati, dal Comitato unico di risoluzione nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi dovuti dalla ricorrente;
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in via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle sopraddette domande, dichiarare l’invalidità dell’art. 5, paragrafo 1) lett. a) e lettera f) ivi contenute (o, nel caso, dell’intero Regolamento), per contrasto con i principi base di parità, non discriminazione e proporzionalità;
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in ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Comitato di risoluzione unico n. SRB/ES/SRF/2018/03, del 12.4.2018, e i relativi allegati, nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso, ancorché non conosciute, che hanno determinano per quanto riguarda la ricorrente, i contributi del regolamento delegato UE 2015/63 ( 1 ).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento UE/63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
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Si fa valere a questo riguardo che il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell’applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 63/2015 nel determinare i conteggi dei contributi dovuti dalla ricorrente per non aver considerato l’applicazione delle passività infragruppo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento UE/63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
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Si fa valere a questo riguardo che il Comitato Unico di Risoluzione ha errato nell’applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento UE/63/2015 andando a causare una situazione di doppio conteggio.
3.
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell’Unione come criterio d’imputazione della responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.
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Si fa valere a questo riguardo che il comportamento del Comitato Unico di Risoluzione integra tutti i noti presupposti da sempre richiesti dalla giurisprudenza europea per tale richiesta, ovverosia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento addotto e il danno lamentato.
4.
Quarto motivo, in subordine e in via incidentale, relativo alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento, e conseguente inapplicabilità del Regolamento UE/2015/63.
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Si fa valere a questo riguardo che un eventuale contrasto fra il detto Regolamento e la situazione della Ricorrente violerebbe i principi espressi in rubrica in quanto, da un lato, soggetti che si trovano nella stessa situazione di fatto di ICCREA risulterebbero soggetti a sgravi di contributi, con conseguente illegittimo aggravio della posizione della ricorrente, con la conseguenza che situazioni analoghe andrebbero a essere trattate in modo diverso.
( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).
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