1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/36
Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Riesco García / Parlamento
(Causa T-391/18)
(2018/C 352/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Juan Carlos Riesco García (Rota, Spagna) (rappresentante: sig. Tey Ariza, abogado)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente fa valere dinanzi al Tribunale quanto segue:
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con il suo atto introduttivo e in virtù delle competenze del Tribunale dell’Unione europea, il ricorrente presenta un ricorso per carenza in riferimento alla risposta del 31 maggio 2017 ricevuta dalla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo fornita alla petizione di esso ricorrente n. 0741/2015 avente ad oggetto la presunta discriminazione esistente tra i funzionari di ruolo e i funzionari ad interim a motivo della disparità di trattamento sotto il profilo delle condizioni per il collocamento a riposo dei funzionari dei corpi dell’Amministrazione generale dello Stato Spagnolo;
—
il ricorrente chiede, sulla base della normativa evocata (direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), che il suo ricorso venga dichiarato ricevibile, che la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronunci sulla questione sollevata e, in base al ricorso, si solleciti lo Stato spagnolo affinché proclami e renda effettivo immediatamente il diritto di tutti i funzionari dei corpi dell’Amministrazione generale dello Stato di beneficiare di condizioni identiche o simili per l’accesso al collocamento a riposo anticipato
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fa valere che, alla luce della normativa spagnola oggetto della petizione in esame, ad alcuni lavoratori a tempo indeterminato (funzionari di ruolo) soggetti al regime di Sicurezza sociale, riguardo al collocamento a riposo volontario, viene permessa una modifica del regime previdenziale, in quanto lavoratori stabili, mentre ai funzionari ad interim ciò non viene consentito in quanto essi non sono lavoratori a tempo indeterminato.
Per il ricorrente è deludente ed incomprensibile la risposta infondata ricevuta dalla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo a fronte della petizione (0741/2015), istituzione che dopo aver ammesso alla trattazione detta petizione e dopo aver affermato, in data 3 agosto 2016, che era necessario adattare la normativa spagnola alla direttiva 1999/70 rispetto a quanto sollecitato (parità delle condizioni di collocamento a riposo), contemplando altresì la possibilità di iniziare una procedura di infrazione, si è successivamente contraddetta affermando che si era in presenza di «questioni di fatto», senza fornire una soluzione.
Ancor più incomprensibile sarebbe il fatto che, ove sussistano dubbi riguardo alla questione, non ne venga investita l’istituzione dotata delle competenze per decidere se sia necessario in questo caso adattare la normativa nazionale alla direttiva 1999/70, ossia la Corte di giustizia dell’Unione europea, proponendo invece di risolvere la questione dinanzi ai tribunali nazionali, che sono poco o punto competenti a decidere in merito alla necessità di adeguamento della normativa nazionale a quella europea.
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