Causa T-398/18: Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
(Causa T-398/18)
2018/C 285/61Lingua in cui è redatto il ricorso: l'ingleseParti
Ricorrente: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Paesi Bassi) (rappresentante: K. Kielar, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea n. 11 649 324
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/04/2018 nei procedimenti riuniti R 979/2017-4 e R 1070/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare, nei limiti in cui la commissione di ricorso
a)
ha rigettato l’impugnazione della ricorrente R 979/2017-4
b)
ha, in parte, accolto il ricorso in annullamento della Thalgo TCH R 1070/2017-4 per i beni di cui alla classe 3 della classificazione di Nizza;
c)
ha dichiarato nullo il marchio dell’Unione europea n. 11 649 324 anche per i beni indicati di cui alla classe 3;
d)
ha confermato la decisione dell’EUIPO del 21/03/2017 (procedimento di annullamento n 11 974 C) nella parte in cui, in forza della decisione, il marchio della ricorrente è stato dichiarato nullo per i beni di cui alla classe 3;
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condannare la Thalgo TCH alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO e alla commissione di ricorso;
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condannare l’EUIPO a sostenere le spese del presente procedimento.
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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Violazione della regola 22, paragrafo 3, numero 4 in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione;
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Violazione dell’articolo 64, paragrafo 2, numero 3 in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.