10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/18
Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — WP / EUIPO
(Causa T-407/18)
(2018/C 319/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: WP (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
—
annullare la decisione dell’EUIPO del 6 ottobre 2017 di rifiutare un secondo rinnovo del contratto della ricorrente come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f) del RAA (Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea); e
—
condannare l’EUIPO alle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato il principio di legalità infrangendo le disposizioni rilevanti dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e del RAA, in particolare, l’articolo 56 del RAA e l’articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, e che la decisione impugnata è priva di qualsiasi altro fondamento giuridico.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato il principio di legalità, ha commesso un grave errore di valutazione e ha violato il suo dovere di sollecitudine.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato gli obblighi di cui al Regolamento 45/2001 (1), di cui, in particolare, all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, lettera b) del Regolamento 45/2001.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che, adottando la decisione impugnata, l’EUIPO ha violato il principio di parità di trattamento.
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).
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