Causa T-410/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
(Causa T-410/18)
2018/C 285/62Lingua processuale: il tedescoParti
Ricorrenti: Silgan Closures GmbH (Monaco, Germania), Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 264 TFUE nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
—
condannare la Commissione alla rifusione delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione C(2018) 2466 final della Commissione, del 19 aprile 2018, sull’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione ( 1 ) nel procedimento AT.40522 — Pandora.
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1.
Violazione del principio di sussidiarietà
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono che, con la decisione impugnata, la Commissione priva di base giuridica un procedimento vertente sulla medesima materia dinanzi all’Autorità tedesca della concorrenza, procedimento ad oggi pendente da oltre tre anni e ormai maturo per la decisione.
2.
Violazione del principio di proporzionalità
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non era necessaria affinché la Commissione potesse svolgere le verifiche da essa auspicate, né era, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, adeguata tenuto conto delle sue conseguenze negative per le ricorrenti.
3.
Motivazione insufficiente
Nell’ambito del terzo motivo di ricorso, le ricorrenti affermano che la Commissione, in violazione dell’articolo 296 TFUE, non ha fornito nella decisione impugnata alcun chiarimento riguardo ai motivi per cui essa ha ritenuto necessario e giustificato, alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l’avvio del procedimento.
4.
Sviamento di potere
Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che l’avvio di un procedimento è stato disposto dalla Commissione allo scopo di consentire di sanzionare le ricorrenti in base al sistema sanzionatorio del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 2 ).
( 1 ) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).