Causa T-415/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
C2942018IT6210120180704IT0077621632
Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
(Causa T-415/18)2018/C 294/77Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Silgan Closures GmbH (Monaco, Germania) e Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Seeliger, Y. Gürer, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione d’ispezione C(2018) 2173 final del 6 aprile 2018, notificata in data 24 aprile 2018;
—
annullare ogni misura adottata sulla base dell’ispezione che è stata condotta in virtù di tale decisione illegittima;
—
condannare in particolare la Commissione a restituire tutte le copie dei documenti formati e prelevati nell’ambito dell’ispezione, pena la dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale, della futura decisione della Commissione, e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1.
Violazione di fondamentali diritti della difesa e di principi procedurali
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono in particolare che il Bundeskartellamt [Autorità tedesca garante della concorrenza] ha trasmesso alla Commissione informazioni che le ricorrenti, nell’ambito della loro cooperazione, avevano messo a disposizione dell’Autorità suddetta nel procedimento nazionale pendente dal 2014, e che pertanto non avrebbero dovuto essere comunicate nel corso dello scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio ( 1 ).
2.
Erronea motivazione della decisione di ispezione e descrizione eccessivamente ampia e non specifica dell’oggetto dell’ispezione («fishing expedition»), nonché assenza di indizi sufficienti
3.
Violazione del principio di proporzionalità
Al riguardo, le ricorrenti sostengono che l’ordine di procedere a un’ispezione non era né necessario né adeguato alla luce delle indagini e dello stato del procedimento del Bundeskartellamt.
4.
Sviamento di potere
Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che l’ordine di procedere a un’ispezione si fonda su considerazioni non pertinenti. Si tratterebbe di un’illegittima interazione tra il Bundeskartellamt e la Commissione, per consentire a quest’ultima di imporre a delle imprese una sanzione, che non avrebbe potuto forse essere applicata a livello nazionale a causa di lacune legislative.
5.
Incompetenza della Commissione e violazione del principio di sussidiarietà
Al riguardo le ricorrenti affermano che non consta che il Bundeskartellamt non fosse in grado di portare regolarmente a termine il procedimento pendente dinanzi ad esso, né constano le ragioni per cui il procedimento, a causa della sua portata o dei suoi effetti, dovesse, in una fase così avanzata, essere meglio realizzato a livello dell’Unione.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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