10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/21
Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — American Airlines/Commissione
(Causa T-430/18)
(2018/C 319/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: American Airlines, Inc. (Forth Worth, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Poitras, Solicitor, J. Ruiz Calzado e J. Wileur, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di approvazione dei diritti pregressi (decisione C(2018) 2788 del 30 aprile 2018);
—
condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese; e
—
adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la Commissione europea è incorsa sia in errori di diritto sia in errori manifesti di valutazione con l’adozione della decisione C (2018) 2788 del 30 aprile 2018, nella quale la Commissione ha deciso che la Delta aveva il diritto di acquisire diritti pregressi sulle fasce orarie rese disponibili dalla American Airlines in forza degli impegni presentati nel caso M.6607 (gli «impegni»).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi:
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto applicando il criterio giuridico errato relativo all’acquisizione di diritti pregressi in forza degli impegni.
La ricorrente fa valere che nel valutare se la Delta avesse fatto un «uso adeguato» delle fasce orarie secondo gli impegni, la Commissione ha deciso che l’unica analisi da intraprendere era quella consistente nel verificare che la Delta non si trovasse in una situazione di «abuso». La ricorrente lamenta inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, un esame del tenore letterale, del contesto e delle finalità degli impegni porta alla conclusione che l’«assenza di abuso» non è rilevante e che la corretta interpretazione del concetto di «uso adeguato» negli impegni avrebbe richiesto che la Commissione verificasse se l’uso delle fasce orarie fosse «conforme all’offerta» che la Delta aveva ufficialmente presentato per ricevere tali fasce orarie.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di valutazione laddove ha stabilito che la Delta ha soddisfatto il requisito dell’«uso adeguato».
La ricorrente fa valere che poiché la Delta ha deciso di discostarsi dalla sua offerta, la Commissione sarebbe stata tenuta a stabilire se tale scostamento e il livello finale di utilizzo delle fasce orarie potessero essere accettati, tenendo conto dei rilevanti dati economici e di un’analisi economica al riguardo, per assicurare che la concorrenza, e quindi i benefici per i consumatori, fossero massimizzati.
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