10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/22
Ricorso proposto il 12 luglio 2018 — WN / Parlamento
(Causa T-431/18)
(2018/C 319/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: WN (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del convenuto del 28 settembre 2017 che pone fine al contratto del ricorrente;
—
annullare, eventualmente, la decisione del convenuto del 4 aprile 2018 che respinge il reclamo del ricorrente del 7 novembre 2017;
—
condannare il convenuto a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale asseritamente subito da quest’ultimo, stimato in EUR 20 000;
—
condannare il convenuto a tutte le spese sostenute dal ricorrente in relazione al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su asserite irregolarità procedurali, tra cui la violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere ascoltato e del dovere di motivazione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione delle disposizioni sulla procedura di conciliazione e, segnatamente, degli articoli 23 e 25 delle misure di attuazione del titolo VII del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari, degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva 2006/54/CE. (1)
4.
Quarto motivo, vertente sull’asserito errore manifesto di valutazione del convenuto riguardante gli elementi contenuti nelle decisioni impugnate.
5.
Quinto motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di buona amministrazione, del principio del legittimo affidamento e del dovere di diligenza a cui il convenuto è tenuto nei confronti del ricorrente.
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006 L 204, pag. 23).
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