1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/37
Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Prigent / Commissione
(Causa T-436/18)
(2018/C 352/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claude Prigent (Caudan, Francia) (rappresentante: A. Bove, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento;
—
nel merito, dichiarare fondati i motivi di ricorso;
—
pertanto, annullare la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2018, in base al principio di solidarietà nazionale come definito dalla CGUE (principio generale del diritto) e/o all’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea;
—
rinviare il fascicolo all’autorità competente;
—
disporre tutti gli adempimenti richiesti dalla legge in materia;
—
condannare la convenuta alle spese del giudizio;
—
riservare al ricorrente ogni altro diritto, obbligo e azione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di solidarietà nazionale come definito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che costituisce un principio generale del diritto. Al riguardo il ricorrente fa valere che, secondo la CGUE, un regime destinato a una particolare categoria della popolazione o di lavoratori non è un regime giuridico, bensì professionale. Egli deduce che nella fattispecie chiaramente non si tratterebbe di un regime giuridico, tenuto conto della discriminazione che sussisterebbe tra i lavoratori autonomi tenuti a iscriversi al regime previdenziale dei lavoratori autonomi (in prosieguo: il «RSI»), anche in caso di fatturato pari a zero o negativo, e gli altri [lavoratori], come gli imprenditori individuali, i dipendenti o persino i funzionari.
Il ricorrente ritiene, poi, che il principio di solidarietà, su cui si fonderebbe il RSI quale regime giuridico di previdenza sociale secondo lo Stato francese, non sia rispettato dal RSI nella fattispecie, in quanto quest’ultimo riscuoterebbe contributi minimi e forfettari anche in caso di basso reddito. Per di più, egli potrebbe vedersi completamente privato delle prestazioni pecuniarie di malattia o pensionistiche, in caso di contributi insufficienti o di mero ritardo, a differenza di altri lavoratori francesi iscritti ad altro regime previdenziale.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea, che stabilisce un’uguaglianza tra tutti i cittadini europei, in quanto non sarebbe possibile calcolare il valore dei contributi al RSI in modo sfavorevole per i lavoratori autonomi come il ricorrente rispetto agli altri lavoratori francesi. Pertanto, nell’archiviare la denuncia di quest’ultimo, la Commissione avrebbe violato il principio di solidarietà nazionale come definito dalla CGUE quale principio generale del diritto e l’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea, la qual circostanza dovrebbe condurre all’annullamento della sua decisione.
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