3.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/15
Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Aeris Invest / BCE
(Causa T-442/18)
(2018/C 311/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Chimenos Minguella e G. Ferrer Gonzálvez, abogados)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni della Banca Centrale Europea LS/MD/18/141 LS/PT/2018/9 in data, rispettivamente, 8 maggio 2018 e 9 febbraio 2018, e
—
condannare la Banca Centrale europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha per oggetto l’annullamento della decisione della Banca Centrale Europea (in prosieguo: la «BCE») LS/MD/18/141, dell’8 maggio 2018, relativa alla domanda di conferma di accesso a documenti della BCE, nonché della precedente decisione della Banca Centrale Europea LS/PT/2018/9, del 9 febbraio 2018, relativa alla domanda di accesso a documenti della BCE.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni della BCE di diniego di accesso alla documentazione di cui trattasi non sono sufficientemente motivate poiché non prendono debitamente in considerazione le finalità perseguite dal legislatore comunitario quando ha stabilito il diritto di accesso delle persone fisiche e giuridiche ai documenti delle istituzioni europee, nell’ambito di un procedimento trasparente e alla luce dei principi del buon governo e della partecipazione cittadina. Inoltre, gli argomenti utilizzati dalla BCE hanno carattere generico. Ancora, la BCE non tiene conto del fatto che la divulgazione dei documenti richiesti non può pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento del procedimento di decisione nell’ambito della risoluzione degli enti creditizi. Infatti, non soltanto il concreto procedimento di risoluzione è già concluso, ma è attualmente sottoposto a sindacato giurisdizionale, con la conseguenza che il diniego di accesso ostacola tale sindacato allo stesso Tribunale. Da ultimo, le decisioni non tengono conto del fatto che l’accesso alla documentazione richiesta avviene all’unico scopo di esercitare il diritto alla tutela giudiziaria effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE/2004/3, relativa all’accesso ai documenti, là dove negano alla ricorrente l’accesso alla informazione richiesta motivando che i documenti sarebbero, in tutto o in parte, coperti da una presunzione generale di inaccessibilità in quanto documenti confidenziali coperti dal segreto professionale applicabile alle istituzioni. Siffatta presunzione generale di inaccessibilità non risulta espressamente prevista nella legislazione di settore applicabile e, se anche esistesse, sarebbe inapplicabile perché non è ammissibile interpretare in modo ampio e per analogia le eccezioni al diritto di accesso.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE/2004/3, in quanto negano alla ricorrente l’accesso alla informazione richiesta motivando che i documenti sarebbero, in tutto o in parte, coperti dal segreto professionale applicabile alle istituzioni, mentre risultano necessari ai fini di alcuni procedimenti giudiziari e il loro diniego impedisce o ostacola la funzione pubblica giurisdizionale.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e sesto trattino, della decisione BCE/2004/3, là dove affermano che la divulgazione dell’informazione potrebbe arrecare pregiudizio al sistema bancario in generale.
5.
Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della decisione BCE/2002/3, quando affermano che la divulgazione dei documenti e delle informazioni richieste potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali del Banco Santander e potrebbe impattare sulle ispezioni future.
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