27.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 301/45
Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — TUIfly/Commissione
(Causa T-447/18)
(2018/C 301/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: avvocati L. Giesberts e M. Gayger)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede:
—
di annullare gli articoli 7 e 8, nonché 9, 10 e 11, nella misura in cui questi ultimi facciano riferimento agli articoli 7 e 8, della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1);
—
di condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con il principio di buon andamento dell’amministrazione e con i diritti della difesa della ricorrente, in quanto la Commissione non avrebbe consentito alla ricorrente l’accesso al fascicolo dell’indagine e non l’avrebbe messa in condizione di difendersi adeguatamente.
2.
La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe provato il fatto che la ricorrente sia stata avvantaggiata in maniera selettiva.
3.
La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato i limiti della propria discrezionalità sotto l’aspetto procedurale nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.
A tal proposito, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe commesso un errore di procedura, applicando, nel suo esame, il rigoroso criterio stabilito dalle direttive del 2014 sul traffico aereo, sebbene i fatti in questione riguardassero gli anni dal 2003 al 2009.
4.
La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato i limiti della propria discrezionalità nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato per effetto di un accertamento non sufficientemente accurato dei fatti.
A tal proposito, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe impropriamente dedotto dall’assenza di un dettagliato piano commerciale in merito agli accordi con la ricorrente la presunta carenza di una strategia di redditività dell’aeroporto di Klagenfurt (in prosieguo: il «KLU») e che la medesima, nella decisione, avrebbe compiuto accertamenti in fatto palesemente contraddittori in ordine alla strategia di redditività di lungo periodo del KLU.
5.
La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato i limiti della propria discrezionalità nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato per effetto di un accertamento non sufficientemente accurato dei fatti nell’ambito della sua analisi di redditività ex ante effettuata a posteriori.
A tal proposito, la ricorrente lamenta che la Commissione, a seguito di erronea valutazione, non abbia preso in considerazione come entrate dell’aeroporto i fondi, in regola con la normativa sugli aiuti di Stato, ricevuti dal KLU allo scopo di finanziare le proprie misure di marketing. Inoltre, la Commissione non avrebbe determinato con sufficiente accuratezza, né preso in considerazione nella decisione il valore di mercato dei servizi prestati dalla ricorrente, sebbene si trattasse di servizi prestati a prezzi correnti di mercato.
6.
La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe compiuto un errore di procedura applicando, nell’esame della causa di giustificazione, un criterio eccessivamente rigoroso, non corrispondente alla sua prassi giuridica al momento della conclusione degli accordi di marketing.
7.
La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe accertato in maniera incompleta i fatti a fondamento dei presunti aiuti di Stato.
A tal proposito, la ricorrente fa valere che la Commissione, per effetto di un’erronea valutazione, non avrebbe preso in considerazione i fondi ricevuti dal KLU, in regola con la normativa sugli aiuti di Stato, nella giustificazione dell’incentivo concesso alla ricorrente. Inoltre, la Commissione, nell’esame che deve effettuare a termini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, avrebbe trascurato l’importanza degli accordi di marketing a livello di politica regionale e dei trasporti, nonché il rilevante effetto positivo che ne deriva a livello dell’economia regionale.
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