10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/24
Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Ryanair e altri / Commissione
(Causa T-448/18)
(2018/C 319/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) e FR Financing (Malta) Ltd (Douglas, Isola di Man) (rappresentanti: E. Vahida, I. Metaxas-Maranghidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare gli articoli 5 e 6 della decisione (UE) n. 2018/628 della Commissione europea, dell’11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nonché gli articoli 9, 10 e 11 della medesima decisione, nella parte in cui riguardano le ricorrenti;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola le disposizioni sui termini di prescrizione, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), e ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (2), e viene meno all’obbligo di motivazione, in quanto a due accordi del 2002 si applicava il termine di prescrizione di dieci anni, ma ciononostante essi sono stati presi in considerazione nella decisione.
2.
Secondo motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti l’accesso al fascicolo d’indagine e non le ha messe in grado di esprimere in modo effettivo il loro punto di vista.
3.
Terzo motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente imputato allo Stato la conclusione degli accordi con le ricorrenti.
4.
Quarto motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha accertato il carattere selettivo.
5.
Quinto motivo, secondo il quale la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che gli accordi tra l’aeroporto e le ricorrenti procuravano un vantaggio a queste ultime. La Commissione ha erroneamente escluso la possibilità che parte dei servizi di marketing avrebbe potuto essere stata acquistata per obiettivi di interesse generale, ha erroneamente rifiutato di accettare l’analisi comparativa proposta dalle ricorrenti, ha commesso manifesti errori di valutazione ed ha violato l’obbligo di motivazione nella sua analisi della redditività, fondando le sue conclusioni su dati incompleti, inattendibili ed inadeguati; inoltre, non ha attribuito un valore adeguato ai servizi forniti in forza degli accordi sui servizi di marketing, ha erroneamente respinto la logica sottesa alla decisione, da parte dell’aeroporto, di acquistare servizi di marketing ed ha erroneamente ignorato i più ampi benefici per l’aeroporto derivanti dalle operazioni della Ryanair.
6.
Sesto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e in un errore di diritto nella determinazione quantitativa dell’aiuto da recuperare, nel dare istruzioni allo Stato membro, presupponendo che la correzione del quantum dell’aiuto recuperabile fosse opzionale, e a causa di una contraddizione tra la motivazione della decisione impugnata e il suo dispositivo.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 9).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
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