1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/38
Ricorso proposto il 24 luglio 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OOF)
(Causa T-453/18)
(2018/C 352/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alessandro Biasotto (Treviso, Italia) (rappresentanti: F. le Divelec Lemmi, R. Castiglioni e E. Cammareri, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Stati Uniti).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea OOF — Domanda di registrazione n. 14 961 767
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2018 nel procedimento R 1270/2017-2.
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere integralmente il presente ricorso;
—
annullare integralmente la decisione impugnata e, conseguentemente, consentire la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 961 767 per tutti i prodotti e servizi richiesti dalla stessa nelle classi 18, 25 e 35 (o, eventualmente, domandare all’EUIPO di esaminare nuovamente l’impugnazione proposta dal ricorrente il 15 giugno 2017, questa volta, comunque, confrontando, la decisione contestata con il marchio richiesto con la registrazione internazionale anteriore n. 1 258 728 dell’opponente;
—
condannare l’EUIPO o l’interveniente a sostenere tutte le spese relative, non solo al presente procedimento dinanzi al Tribunale, ma anche, ai procedimento di opposizione e di impugnazione dinanzi all’EUIPO.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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