17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/53
Ricorso proposto il 26 luglio 2018 — eSlovensko Bratislava / Commissione
(Causa T-460/18)
(2018/C 328/73)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, in particolare l’atto giuridico individuale intitolato «Payment by offsetting by outstanding claims and debts» («Pagamento mediante compensazione dei crediti e debiti esistenti»), emesso dal dipartimento dell’esecuzione del bilancio della Commissione europea (bilancio generale e FES), rif. BUDG/DGA/C4/LM/24307, del 22 giugno 2018;
—
condannare la Commissione al pagamento delle spese ammissibili nei confronti della ricorrente (registrazione n. 42412439), in qualità di beneficiario originario e parte contrattuale dell’accordo di sovvenzione INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Azione 2015-SK-IA-0038 — «Slovak Safer Internet Centre IV», conformemente a detto accordo di sovvenzione valido ed efficace e, in particolare, all’articolo 4.1.3 del medesimo;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, volto all’annullamento della decisione impugnata per violazione della norma di diritto relativa all’applicazione dei Trattati, in particolare, per valutazione giuridica erronea delle circostanze e dei fatti della compensazione, in quanto la ricorrente (registrazione n. 42412439), secondo quanto sancito nella giurisprudenza Plaumann, è direttamente interessata dalla decisione, la quale produce un impatto negativo diretto nei suoi confronti.
2.
Secondo motivo, volto ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento delle spese ammissibili nei confronti della ricorrente, in qualità di beneficiario originario e parte contrattuale dell’accordo di sovvenzione n. INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA-0038 — «Slovak Safer Internet Centre IV», conformemente a tale accordo di sovvenzione valido ed efficace e, in particolare, all’articolo 4.1.3 del medesimo, in quanto la Commissione ha competenza in merito alle problematiche sull’attuazione del progetto e sui trasferimenti finanziari in relazione al contratto valido ed efficace concluso tra la Commissione e la ricorrente.
—
La decisione impugnata della Commissione si fonda sull’articolo 68 del regolamento finanziario (1), che afferma che «occorre definire le regole sull’inventario delle immobilizzazioni e chiarire le rispettive responsabilità dei contabili e degli ordinatori in questo settore, così come le regole sulla rivendita dei beni iscritti nell’inventario, ai fini di un’efficiente gestione degli attivi». In tal senso, la ricorrente sottolinea che ha informato più volte la Commissione in merito al fatto che, nel procedimento avviato nei suoi confronti, essa era stata confusa con un’altra organizzazione che aveva operato in precedenza in progetti simili.
3.
Terzo motivo, volto alla condanna della Commissione al rimborso delle spese del procedimento. Conformemente ai suesposti argomenti e al presunto carattere arbitrario della decisione impugnata, la ricorrente chiede di essere rimborsata delle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, nonché per le spese di assistenza legale per il ricorso.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).
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