1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/41
Ricorso proposto il 6 agosto 2018 — Veit/BCE
(Causa T-474/18)
(2018/C 352/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sebastian Veit (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Kujath, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta del 3 gennaio 2018, relativa all’inquadramento del ricorrente, con effetto dal 1o gennaio 2018, nella parte in cui attribuisce al ricorrente, all’interno della fascia di retribuzione F/G, soltanto il livello retributivo 17;
—
annullare la decisione della convenuta del 25 maggio 2018 che ha respinto la domanda del ricorrente relativa al riconoscimento del livello retributivo 83 all’interno della fascia di retribuzione F/G con effetto dal 1o gennaio 2018;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1.
Violazione del principio di parità di trattamento
Nell’ambito del primo motivo, il ricorrente addebita alla convenuta di non aver tenuto conto delle esperienze professionali rilevanti dei candidati interni in modo sufficiente, diversamente da quanto è invece avvenuto per i candidati esterni che hanno partecipato a procedure di selezione identiche in situazioni analoghe.
2.
Violazione del principio del generale obbligo di assistenza
Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente fa valere, quanto all’inquadramento, che la convenuta avrebbe trattato il ricorrente, membro del personale, in modo meno favorevole, senza giustificato motivo, rispetto ai candidati che non hanno ancora un rapporto di lavoro con la stessa.
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