1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/42
Ricorso proposto il 1o agosto 2018 — Electroquímica Onubense/ECHA
(Causa T-481/18)
(2018/C 352/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Electroquímica Onubense, S.L. (Palos de la Frontera, Spagna) (rappresentante: D. González Blanco, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede al Tribunale di adottare una nuova decisione che stabilisca che la Electroquímica Onubense (EQO) soddisfa le condizioni per essere qualificata come media impresa (PMI) ai fini dell’applicazione delle tasse di registrazione di prodotti presso l’ECHA.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, basato sul fatto che la relazione di calcolo di PMI allegata alla decisione impugnata fa riferimento al suo collegamento con la ERCROS negli anni 2013 e 2014, e che il suo autore ignora un’informazione estremamente importante, vale a dire che quest’ultima è stata costituita nel febbraio del 2015 con un capitale sociale di EUR 3 000, il capitale minimo legalmente esigibile secondo la normativa commerciale spagnola. Si afferma, al riguardo, che il capitale sociale della nuova società è stato il fattore determinante per dichiarare la stessa come «piccola impresa», poiché la EQO soddisfaceva effettivamente i criteri richiesti dalla normativa applicabile, in quanto la partecipazione della società ERCROS nella medesima non era chiaramente tale da trasformarla in una «grande impresa».
2.
Secondo motivo, basato sul fatto che la ERCROS era il socio unico della EQO durante il periodo compreso tra la costituzione della società (18 febbraio 2015) e la cessione delle quote sociali alla SALINAS DEL ODIEL (2 giugno 2015), e ciò in modo meramente congiunturale o strumentale, al fine di facilitare il trasferimento della proprietà della EQO al suo destinatario finale, la SALINAS DEL ODIEL.
3.
Terzo motivo, basato sul fatto che la EQO, alla fine dell’esercizio finanziario 2015, non era più detenuta dalla ERCROS (considerata come «grande impresa»), direttamente o indirettamente, ma dalla SALINAS DE ONIEL (considerata come «media impresa»).
4.
Quarto motivo, basato sulla circostanza che il fattore rilevante per la determinazione delle dimensioni della società EQO ai fini dell’applicazione della normativa di cui trattasi può essere soltanto il collegamento che quest’ultima aveva con l’impresa che era la sua società madre alla fine dell’esercizio finanziario 2015 — come risulta dai conti annuali corrispondenti a detto anno –, e non il collegamento, congiunturale e strumentale, che aveva con l’impresa durante l’esercizio di riferimento.
5.
Quinto motivo, basato sul fatto che la tassa corretta da applicare non dovrebbe essere quella prevista per una grande impresa, ma quella destinata ad una media impresa, dal momento che il collegamento da stabilire a tal fine è quello esistente tra la EQO e la SALINAS DEL ODIEL, e non tra la EQO e la ERCROS.
Full & Egal Universal Law Academy