22.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/27
Ricorso proposto il 9 agosto 2018 — Compañia de Tranvías de la Coruña / Commissione
(Causa T-485/18)
(2018/C 381/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Compañia de Tranvías de la Coruña, SA (A Coruña, Spagna) (rappresentante: J. Monrabà Bagan, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2018) 3780 final della Commissione europea, del 7 giugno 2018, relativa all’accesso ai documenti;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata avrebbe violato requisiti procedurali fondamentali.
—
La decisione non fornisce una motivazione sufficiente per rifiutare l’accesso ovvero accordare un accesso limitato ai documenti in considerazione dell’assenza di collegamento tra i procedimenti invocati pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (cause riunite C-350/17 Mobit (1) e C-351/17 Autolinee Toscane (2)) e la domanda di accesso ai documenti.
—
Una motivazione sufficiente costituisce un requisito procedurale fondamentale a cui la Commissione europea deve sempre attenersi.
—
La carenza di motivazione comporta la violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, e, quindi, tale atto è da considerarsi nullo ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1, TFUE.
2.
Secondo motivo, vertente, in subordine, sulla concomitanza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti il cui accesso è stato negato dalla decisione impugnata.
—
I documenti per i quali è stato richiesto l’accesso sono di interesse pubblico atteso che gli stessi agevolerebbero l’interpretazione di punti essenziali di regolamenti dell’UE relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia applicati in precedenza dalla Commissione europea.
—
Pertanto, anche laddove il Tribunale dovesse trovare un collegamento tra le cause riunite pendenti C-350/17 Mobit e C-351/17 Autolinee Toscane summenzionate e la domanda di accesso ai documenti, l’articolo 4, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (3) permette in ogni caso l’accesso ai documenti quando sussiste un interesse pubblico prevalente.
—
La rilevanza dei documenti costituisce un interesse pubblico prevalente non soltanto per la parte ricorrente ma anche per qualsiasi autorità o parte interessata che intenda applicare i regolamenti dell’Unione europea relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e, pertanto, l’accesso ai documenti dovrebbe essere accordato.
(1) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017 — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (GU 2017, C 330, pag. 4).
(2) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017 — Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (GU 2017, C 330, pag. 5).
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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