1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/44
Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)
(Causa T-495/18)
(2018/C 352/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «DERMATEST» — Domanda di registrazione n. 17 542 986
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2018 nel procedimento R 426/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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