1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/45
Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — OCU/CRU
(Causa T-496/18)
(2018/C 352/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Martínez Martínez e C. López-Mélida de Ramón, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione finale («Final Decision») del 19 giugno 2018 della commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico, adottata nell’ambito del procedimento 54/2017 avviato nei confronti del Comitato di risoluzione unico;
—
condannare la «commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico» alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:
1.
Primo motivo, basato sulla violazione del diritto fondamentale dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e del principio del rispetto dei diritti della difesa (diritto a una buona amministrazione nella sua espressione di accesso ai documenti per il legittimo esercizio dei diritti della difesa).
—
Si afferma, al riguardo, che la decisione impugnata con la quale la commissione di ricorso nega l’accesso integrale alla documentazione in possesso del Comitato di risoluzione unico (CRU), richiesta per esercitare il legittimo diritto della difesa, costituisce una grave violazione del diritto fondamentale a una buona amministrazione, nella sua espressione di accesso ai documenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della CDFUE, e del principio fondamentale di diritto comunitario del rispetto dei diritti della difesa.
2.
Secondo motivo, basato sulla violazione degli articoli che escludono il limite di riservatezza e di segreto aziendale nell’accesso alla documentazione quando la richiesta è effettuata nell’esercizio del diritto della difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale effettiva, previsti all’articolo 88 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1); all’articolo 84 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190); e all’articolo 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
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Si afferma, al riguardo, che la decisione impugnata, con la quale la commissione di ricorso nega l’accesso integrale alla documentazione in possesso del CRU, effettua un’applicazione erronea delle eccezioni all’accesso generale alla documentazione contenute nella normativa summenzionata, e che detto accesso è richiesto nell’ambito dell’esercizio del diritto della difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale effettiva.
3.
Terzo motivo, basato sulla violazione del diritto fondamentale dell’articolo 41, paragrafo 2, della CDFUE (diritto a una buona amministrazione, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione degli atti).
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Si afferma, al riguardo, che la decisione impugnata, con la quale la commissione di ricorso nega l’accesso integrale alla documentazione in possesso del CRU, costituisce una violazione grave del diritto fondamentale a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della CDFUE, nella misura in cui viola l’obbligo di motivazione degli atti.
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