8.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 364/20
Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Currency One /EUIPO — C (CINKCIARZ)
(Causa T-501/18)
(2018/C 364/21)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Currency One S.A. (Poznań, Polonia) (rappresentante: P. Szmidt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «CINKCIARZ» — Marchio dell’Unione europea n. 13 678 991
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/06/2018 nel procedimento R 2598/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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