15.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 373/17
Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — XG / Commissione
(Causa T-504/18)
(2018/C 373/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: XG (rappresentanti: S. Kaisergruber e A. Burghelle-Vernet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
conseguentemente:
—
annullare la decisione del 3 luglio 2018 adottata da [riservato] (1) la Commissione europea, di mantenere nei confronti del ricorrente il rifiuto di accesso ai siti della Commissione;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione del 13 marzo 2015 sulla sicurezza nella Commissione (GU 2015, L 72, pag. 41) (in prosieguo: la «decisione 2015/443»), nonché sull’assenza di fondamento legale dell’atto impugnato.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, in particolare, sulla violazione dell’articolo 67 TFUE, dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 3 della decisione 2015/443, nonché degli articoli 6, 7, 8, 15, 27, 31, 41, 42, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali. Tale motivo si compone di tre parti:
—
prima parte, vertente sulla violazione dei diritti alla libertà, alla vita privata, alla protezione dei dati personali e del diritto ad esercitare liberamente il proprio lavoro;
—
seconda parte, vertente sulla violazione dei diritti ad una buona amministrazione, alla trasparenza, all’accesso ai documenti e ad un ricorso effettivo, nonché sulla violazione della presunzione d’innocenza e dei diritti della difesa;
—
terza parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali.
4.
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e dei principi di motivazione formale e sostanziale degli atti unilaterali. Tale motivo si compone di due parti:
—
prima parte, vertente sull’assenza di motivazione formale dell’atto impugnato;
—
seconda parte, vertente sulla mancanza di motivazione sostanziale dell’atto impugnato.
(1) Dati riservati omessi.
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