26.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 427/78
Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Polonia/Commissione
(Causa T-506/18)
(2018/C 427/105)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione C(2018) 3826 final della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea gli importi di EUR 1 421 755,79 nonché di EUR 1 436 426,73 spesi dall’organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia;
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condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2), in quanto la rettifica finanziaria è stata applicata sulla base di constatazioni di fatto inesatte e di un’erronea interpretazione del diritto.
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La Repubblica di Polonia rileva che gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione in forza della decisione impugnata sono stati spesi conformemente alle disposizioni di diritto che definiscono le modalità di attuazione del sostegno specifico per il settore del tabacco, ossia alle disposizioni dei regolamenti n. 73/2009 (3), n. 110/2009 (4) e n. 1122/2009 (5). Il modo in cui le autorità polacche hanno attuato il sostegno corrispondeva anche agli atti giuridici nazionali e al cosiddetto Programma di azioni attuate in Polonia nell’ambito del sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del regolamento n. 73/2009, che è stato tramesso alla Commissione.
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Per quanto concerne la parte del motivo che riguarda i controlli in loco presso il produttore, la Repubblica di Polonia sostiene che né dal diritto dell'Unione, né dal diritto nazionale derivava l'obbligo per il produttore di consegnare tutto il tabacco prodotto al primo trasformatore. Il sistema polacco di controlli in loco permetteva in pieno di verificare con efficacia il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità al sostegno.
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Per quanto attiene la parte del motivo che riguarda i controlli in loco presso il punto di raccolta, la Repubblica di Polonia sostiene che detti controlli garantivano pienamente la verifica di tutti i requisiti di qualità che dovrebbero essere soddisfatti dal tabacco greggio ammissibile al sostegno, compresi, in particolare, i requisiti relativi al tasso di umidità e al contenuto di sabbia e delle impurità.
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Inoltre, per quanto riguarda il motivo della Commissione relativo alla assenza di uno specifico sistema di riduzione e di esclusione, la Repubblica di Polonia sostiene che il sistema di sanzioni polacco nell’ambito del sostegno specifico per il settore del tabacco era pienamente conforme all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009. In particolare, detto sistema era molto restrittivo ed eliminava qualsiasi rischio di perdite per il fondo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in quanto l’importo della rettifica forfettaria applicata era manifestamente eccessivo rispetto all’eventuale rischio di perdite finanziarie per il bilancio dell’Unione.
La Repubblica di Polonia ritiene che la rettifica forfettaria del 5 % applicata dalla Commissione è troppo elevata e supera l’eventuale perdita massima che il fondo potrebbe subire.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.
A tale riguardo, la Repubblica di Polonia indica le discrepanze risultanti dalle lettere trasmesse dalla Commissione nel corso del procedimento di indagine, nonché la carenza di motivazione da parte della Commissione con riferimento alla lamentata violazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione da essa invocate.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione (GU L 2018, L 152, pag. 29).
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
(3) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2009, L 316, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).
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