15.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 373/19
Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Kaddour / Consiglio
(Causa T-510/18)
(2018/C 373/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, Solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le Misure 2018 nella parte in cui si applicano al Dr Kaddour; e
—
condannare il Consiglio alle spese sostenute dal Dr Kaddour relative al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto avverso la decisione del Consiglio (PESC) 2018/778, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018 L 131, pag. 16), e il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2018/774, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018 L 131, pag. 1), nella parte in cui tali misure si applicano al ricorrente («le Misure 2018»).
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo secondo cui le Misure 2018 sono inficiate da un manifesto errore di valutazione.
2.
Secondo motivo, in base al quale il ricorrente ha diritto al beneficio di cui agli articoli 27 e 28, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione del Consiglio (PESC) 2015/1836 (3), e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (UE) n. 36/2012, come modificato dal regolamento del Consiglio (UE) 2015/1828 (4).
3.
Terzo motivo secondo cui le Misure 2018 costituiscono una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda i diritti del ricorrente al rispetto della propria reputazione ed al pacifico godimento dei propri beni, nonché il principio di proporzionalità.
(1) Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14).
(2) Regolamento del Consiglio (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1836, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 266, pag. 75).
(4) Regolamento del Consiglio (UE) 2015/1828, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 266, pag. 1).
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