26.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 427/80
Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — FAKRO/Commissione
(Causa T-515/18)
(2018/C 427/107)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: FAKRO sp. z o. o. (Nowy Sącz, Polonia) (rappresentante: avvocato A. Radkowiak-Macuda)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, del 14 giugno 2018, adottata nel procedimento promosso con ricorso presentato alla Commissione dalla FAKRO sp. z o. o. il 12 luglio 2012 per abuso di posizione dominante da parte del gruppo VELUX (AT.40026 VELUX);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, nonché sull’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, con conseguente erronea conclusione che non sussista un interesse dell'Unione europea al proseguimento del procedimento.
La ricorrente sostiene che la Commissione non ha assunto una posizione definitiva né per quanto riguarda i presupposti preliminari che condizionano la possibilità di dichiarare la sussistenza di un abuso di posizione dominante, né per quanto riguarda nessuna delle sette categorie di atti contestati. Nel valutare il motivo relativo al comportamento predatorio in materia dei prezzi dell’impresa dominante, la Commissione ha acriticamente basato la sua decisione sugli argomenti di tale impresa, disattendendo gli argomenti della ricorrente e non effettuando un'analisi nemmeno semplificata del problema. La ricorrente ritiene che l'introduzione da parte dell'impresa dominante di una sottomarca («fighting brand») aveva il solo scopo di impedire ai suoi concorrenti di entrare o espandersi sul mercato; gli sconti sugli investimenti applicati da tale impresa sono selettivi, esclusivi e discriminatori, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Essa sostiene che gli elementi di prova costituiscono una chiara indicazione della conclusione da parte dell’impresa dominante di accordi di esclusiva in violazione dell'articolo 102 del TFUE e che lo svolgimento di un procedimento di indagine non richiederebbe di destinare a tale scopo risorse consistenti, ma soltanto di verificare i dati e gli elementi di prova da essa forniti.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione in relazione al motivo relativo all’errore manifesto di valutazione in ordine all’assenza di interesse dell'Unione europea al proseguimento del procedimento.
Tra la presentazione del ricorso e la decisione di rigetto dello stesso sono trascorsi più di 71 mesi. La lentezza della Commissione nell’agire non è giustificata da alcuna circostanza particolare. La Commissione ha una conoscenza approfondita del mercato europeo delle finestre per tetti. L’inerzia della Commissione può implicare l'impossibilità per la ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza a causa del termine di prescrizione dei crediti previsto dal diritto nazionale.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 (1), per aver negato alla ricorrente l'accesso agli atti, con conseguente privazione dei diritti di difesa della stessa.
Conformemente alle disposizioni vigenti, quando la Commissione informa il denunciante che essa intende respingere la denuncia, il denunciante ha il diritto di accedere ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria della Commissione. Nel caso di specie, la Commissione non ha concesso alla ricorrente tale accesso. Inoltre, la Commissione è incorsa in un errore di diritto in ordine alle norme per la valutazione dell'interesse dell'Unione europea, non avendo effettuato un’attenta valutazione della natura e degli effetti del comportamento contestato all'impresa dominante.
(1) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU del 2004, L 123, pag. 18).
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