29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/36
Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGCPRO)
(Causa T-523/18)
(2018/C 392/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BGCPRO — Domanda di registrazione n. 9 573 965
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2544/2014-5.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere respinta per gli specifici servizi di cui alla classe 36;
—
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;
—
riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione.
Motivi invocati
—
La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio;
—
violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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