5.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 399/44
Ricorso proposto il 4 settembre 2018 — ENGIE Global LNG Holding e a./ Commissione
(Causa T-525/18)
(2018/C 399/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ENGIE Global LNG Holding Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Engie Invest International SA (Lussemburgo), ENGIE (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret, M. Struys, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
in via principale, annullare la decisione impugnata;
—
in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione stessa nella parte in cui dispone il recupero dell’aiuto:
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso promosso avverso la decisone della Commissione del 20 giugno 2018 riguardante l’aiuto di Stato SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN), cui il Lussemburgo ha dato esecuzione in favore della ENGIE, le ricorrenti deducono nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione nell’applicare il primo criterio della nozione di aiuto di Stato relativo all’esistenza di un intervento dello Stato.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione della nozione di vantaggio da parte della Commissione, in quanto essa confonderebbe le nozioni di vantaggio e di selettività, considererebbe esistente un vantaggio economico sulla base di un effetto combinato di misure individualmente conformi al diritto comune e analizzerebbe tale effetto basandosi su un travisamento dei fatti nonché su vari errori di diritto e di valutazione.
3.
Terzo motivo, vertente su taluni errori di diritto e di valutazione in cui sarebbe incorsa nel definire i due quadri di riferimento alternativamente accolti (generale e ristretto) per dimostrare l’esistenza di una deroga discriminatoria in favore, per un verso, delle società di partecipazione (LNG Holding e CEF) e, per altro verso, del gruppo ENGIE.
4.
Quarto motivo, vertente su taluni errori di diritto e di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nel valutare l’esistenza di deroghe e di un trattamento discriminatorio in favore, per un verso, delle società di partecipazione (LNG Holding e CEF) e, per altro verso, del gruppo ENGIE.
5.
Quinto motivo, vertente su taluni errori di diritto e di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nella qualificazione di un vantaggio selettivo derivante dall’omessa applicazione della norma lussemburghese relativa all’abuso del diritto.
6.
Sesto motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione nella qualificazione delle misure di cui trattasi come aiuto individuale.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione, ad opera della Commissione, della ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione, nonché sullo sviamento del potere che le è conferito con riferimento agli aiuti di Stato al fine di intervenire su provvedimenti generali riconducibili alla politica nazionale in materia di fiscalità diretta.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei diritti procedurali delle ricorrenti e sul suo inadempimento all’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE.
9.
Nono motivo, invocato in subordine e vertente sulla violazione dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9), atteso che la Commissione ha disposto il recupero del presunto aiuto di cui trattasi in violazione di principi generali del diritto dell’Unione.
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