12.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 408/56
Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Romania / Commissione
(Causa T-530/18)
(2018/C 408/73)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: C. Canţăr, E. Gane, C. Florescu, O. Ichim, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): a) integralmente per quanto riguarda la sottomisura 1a (somma pari a EUR 13 184 846,61 relativa agli anni 2015 e 2016); b) integralmente per quanto riguarda le sottomisure 3a, 5a, 3b, 4b (somma pari a EUR 45 532 000,96 relativa agli anni 2014, 2015 e 2016) e, in subordine, parzialmente per il periodo precedente al 19 settembre 2015 (somma pari a EUR 21 315 857,50);
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’esercizio inappropriato della competenza della Commissione europea di escludere talune somme dal finanziamento da parte dell’Unione europea
—
Con l’applicazione delle rettifiche stabilite con la decisione 2018/873, la Commissione ha esercitato la propria competenza in modo inappropriato, in violazione delle disposizioni dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 nonché in violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
—
La decisione impugnata viola l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 poiché l’istituzione dell’Unione, a seguito delle discussioni intercorse con le autorità rumene, ha approvato, mediante decisione, la revisione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PNSR), esprimendo il proprio consenso per quanto riguarda le misure contenute nel PNSR, e anche per quanto riguarda i metodi relativi ai pagamenti concernenti le sottomisure 1a, 3a, 5a, 3b e 4b nell’ambito della misura 215 — Pagamenti per il benessere degli animali. La decisione di approvazione della revisione del PNSR è un impegno giuridico e porta all’effettuazione dei pagamenti a titolo del bilancio dell’Unione.
—
Le autorità rumene hanno effettuato pagamenti conformemente all’approvazione della Commissione. In tale contesto, la decisione di attuare le rettifiche è illegittima.
—
La Romania ritiene che la decisione impugnata violi il principio di tutela del legittimo affidamento in un contesto in cui la decisione della Commissione di approvare la revisione del PNSR ha ingenerato aspettative legittime in capo alle autorità rumene e ai beneficiari per quanto riguarda la regolarità dei metodi di calcolo approvati dalla Commissione. Tale principio obbliga la Commissione ad applicare anche per le sottomisure 3a, 5a, 3b e 4b le rettifiche a partire dal 19 settembre 2015, così come è stato fatto dall’istituzione dell’Unione per quanto attiene alle rettifiche relative alla sottomisura 1a.
—
Parimenti, la Romania ritiene che l’istituzione dell’Unione avrebbe dovuto rispettare tale principio anche per quanto riguarda i pagamenti successivi al 19 settembre 2015 in quanto, in quel momento, una nuova revisione del PNSR non poteva più avvenire.
—
La Romania ritiene che la decisione impugnata violi il principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha una posizione divergente per quanto riguarda la regolarità dei metodi di calcolo. Infatti, con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’irregolarità dei pagamenti effettuati sulla base dei metodi di calcolo da essa approvati in precedenza. Inoltre, nonostante il fatto che le autorità rumene abbiano chiesto chiarimenti all’istituzione dell’Unione relativamente alla possibilità di rettificare gli errori dei pagamenti compensatori dato che una modifica del PNSR non avrebbe più potuto essere effettuata dopo il 19 settembre 2015, la Commissione non ha espresso la propria posizione relativamente a tale aspetto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
—
La Romania ritiene che l’istituzione dell’Unione abbia violato il proprio obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto, nel caso della sottomisura 1a, la Commissione non ha sufficientemente e adeguatamente argomentato: la propria posizione oscillante per quanto riguarda le irregolarità riscontrate e il tipo di rettifica applicata; il rigetto degli argomenti e delle spiegazioni fornite dalle autorità rumene per quanto riguarda l’asserita compensazione eccessiva; il motivo per cui ha scelto di applicare un tasso forfettario per le irregolarità constatate, e non, invece, un tasso calcolato.
Full & Egal Universal Law Academy