29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/39
Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek’s)
(Causa T-535/18)
(2018/C 392/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Peek’s — Domanda di registrazione n. 3 263 589
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 nel procedimento R 60/2007-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi);
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi), a causa del riconoscimento di un rischio di confusione;
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del Markengesetz (legge sui marchi), a causa del riconoscimento di un indebito vantaggio o pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà;
—
Violazione dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.
Full & Egal Universal Law Academy