26.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 427/81
Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Vialto Consulting / Commissione europea
(Causa T-537/18)
(2018/C 427/108)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’impugnata decisione della Commissione, con la quale la Commissione ha imposto alla ricorrente un’esclusione [dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti] per un periodo di due anni e ha pubblicato la notizia di tale esclusione sulla propria pagina Internet;
—
condannare la Commissione al risarcimento del danno economico sofferto dalla ricorrente a causa, da un lato, della sua esclusione per un periodo di due anni e, dall’altro, della pubblicazione della notizia di tale esclusione sulla pagina Internet della Commissione, danno che viene quantificato in EUR 434 889,82, oltre agli interessi dalla data di adozione della decisione;
—
condannare la Commissione al risarcimento del danno morale sofferto dalla ricorrente a causa, da un lato, della sua esclusione per un periodo di due anni e, dall’altro, della pubblicazione della notizia della sua esclusione sulla pagina Internet della Commissione, danno che viene quantificato in EUR 400 000, oltre agli interessi dalla data di adozione della decisione;
—
condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione Ares(2018)3463041 della Commissione europea, del 29 giugno 2018, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, tratto dalla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2185/1996, poiché la Commissione europea affermerebbe senza giustificazione che l’OLAF non ha ecceduto i propri poteri nel corso del controllo in loco sulla Vialto.
2.
Secondo motivo, tratto dalla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, relativo al diritto ad una buona amministrazione, e da una carenza di motivazione.
3.
Terzo motivo, tratto dalla violazione del principio del legittimo affidamento.
4.
Quarto motivo, tratto dalla violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo di adeguata motivazione, giacché la Commissione europea, da un lato, ha imposto alla Vialto un’esclusione per un periodo di due anni e, dall’altro, ha pubblicato la notizia di tale esclusione sulla propria pagina Internet.
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