26.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 427/82
Ricorso proposto il 15 settembre 2018 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commissione
(Causa T-539/18)
(2018/C 427/109)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ayuntamento de Quart de Poblet (Quart de Poblet, Spagna) (rappresentanti: B. Sanchis Piqueras, J. Rodríguez Pellitero, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
accertare e dichiarare che:
—
il ricorrente ha adempiuto correttamente gli obblighi contrattuali ad esso incombenti in virtù dei contratti;
—
di conseguenza, lo stesso ha diritto al finanziamento riconosciuto in virtù dei medesimi;
—
la richiesta della Commissione europea diretta ad ottenere la restituzione di determinate somme per il Progetto Diego e per il Progetto SEED è irricevibile e infondata;
—
annullare le note di addebito o, in ogni caso, dichiararle illegittime;
—
condannare la Commissione europea a restituire al ricorrente le somme reclamate che erano state percepite da quest’ultimo;
—
in subordine, dichiarare ammissibile e/o idonea al finanziamento la parte delle somme reclamate dalla Commissione europea che il Tribunale riterrà adeguata;
—
in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’erronea classificazione delle spese effettuata dalla Commissione europea.
—
Il ricorrente contesta la classificazione delle spese come dirette e indirette e/o non imputabili, effettuata dalla Commissione europea, sulla base della relazione dei suoi revisori contabili, in quanto erronea per il motivo che non rispetterebbe quanto stabilito nei contratti e imporrebbe al ricorrente la restituzione delle sovvenzioni ricevute per l’attuazione dei progetti DIEGO e SEED.
2.
Secondo motivo, vertente sull’erronea quantificazione delle spese da parte della Commissione europea.
—
Il ricorrente contesta tale quantificazione in quanto erronea, sulla base del rilievo che la stessa non rispetterebbe quanto stabilito nei contratti al riguardo.
3.
Terzo motivo, vertente sull’inadempimento contrattuale imputabile alla Commissione europea.
—
Secondo il ricorrente, la Commissione non adempie quanto previsto nei contratti, in quanto ha realizzato una classificazione e una quantificazione erronee delle spese imputate, e persiste in tale inadempimento, nonostante le argomentazioni e gli elementi di prova addotti nel procedimento in contraddittorio, dimostrandosi così in malafede.
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