26.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 427/91
Ricorso proposto il 24 settembre 2018 — P. Krücken Organic / Commissione
(Causa T-565/18)
(2018/C 427/120)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: P. Krücken Organic GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di EUR 216 749,02 oltre a interessi di mora pari a una maggiorazione di otto punti percentuali di interessi annuali rispetto al tasso base della Banca centrale europea, a partire dalla data della notifica del ricorso;
—
condannare la convenuta a mettere a disposizione della ricorrente, ai fini di consultazione, quei documenti generati nel corso dell’attività dell’ECOCERT SA in occasione del controllo ecologico della Erenhot Jinguyuan Grain and Oil Co. Ltd., 2051 Youyi Road North, Ernehot City, Xilingol League, Inner Mongolia Autonomous Region, Peoples Republic of China, — in particolare le relazioni di ispezione e le relative note di valutazione degli anni 2016, 2017 e 2018 — connessi agli accertamenti, alle valutazioni e alle decisioni dell’ECOCERT SA, che costituivano la base per il rilascio del certificato di ispezione ai sensi dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008, n. 22904CN1700w13 del 19 settembre 2017 per kg 490 960 di panelli di semi di sesamo da produzione biologica e per il successivo annullamento di tale certificato di ispezione ad opera dell’ECOCERT SA;
—
imporre alla convenuta
di obbligare a sua volta gli organismi di controllo ecologico, ai quali la Commissione affida nei paesi terzi l’esecuzione di compiti nell’ambito del sistema di controllo dell’Unione europea per l’agricoltura biologica, a notificare all’importatore, rispettivamente indicato nella casella 11 del certificato di ispezione ai sensi dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2018 della Commissione (1), segnatamente alla ricorrente, le loro decisioni relative all’annullamento, alla revoca o alla dichiarazione di invalidità dei certificati di ispezione rilasciati al relativo importatore, segnatamente alla ricorrente, nonché a ricevere le sue opposizioni e a pronunciarsi al riguardo; e
a esortare gli organismi di controllo ecologico incaricati nei paesi terzi a mettere a disposizione degli importatori, segnatamente della ricorrente, i documenti della procedura di controllo ecologico, in particolare le relazioni di ispezione e le note di valutazione, alla base di tali decisioni, con le parti soggette alla protezione dei dati a favore dei terzi oscurate.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere, inter alia, che la Commissione ha violato il suo obbligo di vigilare mediante misure adeguate sull’attività dell’ECOCERT SA, in quanto uno degli organismi di controllo ecologico riconosciuti ai fini dell’equivalenza in Cina, in modo da garantire il rispetto in maniera soddisfacente da parte di quest’ultima dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2).
(1) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2008, L 334, pag. 25).
(2) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1)