12.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 408/60
Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — YQ / Commissione
(Causa T-570/18)
(2018/C 408/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: YQ (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che la decisione individuale di non concedergli più il rimborso delle spese scolastiche per suo figlio a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, trattata il 15 novembre 2017 e palesata per la prima volta nella sua busta paga del mese di dicembre 2017 è annullata;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dalla convenuta avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
4.
Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi del ricorrente e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata.
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