3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/55
Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Crédit agricole / BCE
(Causa T-576/18)
(2018/C 436/78)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB-SSM-2018-FRCAG-75 adottata dalla BCE in data 16 luglio 2018;
—
condannare la BCE alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un eccesso di potere di cui sarebbe inficiata la decisione della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, che ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa per violazione continuata dei requisiti di capitale primario previsti all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A tale riguardo, la ricorrente fa valere i seguenti argomenti:
—
in via principale, essa sostiene che la BCE avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non imporrebbe agli enti l’ottenimento della previa autorizzazione della BCE al fine di classificare azioni ordinarie nel capitale primario di classe 1.
—
in subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la classificazione di azioni ordinarie nel capitale primario di classe 1 senza la previa autorizzazione della BCE costituisca una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna violazione dolosa o colposa nell’applicazione di detta disposizione e che la decisione impugnata violerebbe il principio di certezza del diritto.
—
in estremo subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che possa essere constatata una violazione e che possa essere comminata una sanzione nei confronti della ricorrente, quest’ultima sostiene che in considerazione della non gravità della violazione asseritamente commessa e della collaborazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti processuali fondamentali della ricorrente asseritamente commessa dalla BCE in quanto avrebbe fondato la decisione impugnata su censure sulle quali la ricorrente non sarebbe stata nelle condizioni di presentare obiezioni.
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