3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/57
Ricorso proposto il 27 settembre 2018 — Ukrselhosprom PCF e Versobank / BCE
(Causa T-584/18)
(2018/C 436/81)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucraina) e Versobank AS (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione ECB/SSM/2018 — EE-2 WHD-2017-0012 del 17 luglio 2018 che revoca l’autorizzazione bancaria della Versobank AS;
—
annullare, di conseguenza, la decisione ECB-SSM-2018-EE-3 del 14 agosto 2018 relativa ai costi del riesame amministrativo interno;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono ventiquattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della BCE ad adottare una decisione riguardante la liquidazione della Versobank AS.
2.
Secondo motivo, vertente sull’omessa valutazione propria da parte della BCE delle questioni sottese in materia di antiriciclaggio di denaro (AML) e lotta contro il finanziamento del terrorismo (CFT).
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE non avrebbe esaminato e valutato scrupolosamente e con imparzialità tutti gli aspetti pertinenti del caso.
4.
Quarto motivo, vertente sull’illegittima invocazione di una presunta trasmissione di informazioni errate riguardanti le attività della Versobank in Lettonia.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe omesso di tenere conto del ruolo positivo del gruppo dirigente, altamente competente e rispettabile.
6.
Sesto motivo, vertente sull’omessa definizione da parte della BCE dei pertinenti requisiti normativi che la Versobank non avrebbe osservato.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE non avrebbe tenuto conto del fatto che una grande parte dell’attività non implicava un rischio significativo in materia di antiriciclaggio di denaro.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che non sarebbe stato dato sufficiente peso alla significativa riduzione di clienti nelle categorie a più alto rischio.
9.
Nono motivo, vertente sull’errata supposizione che qualsiasi ulteriore azione correttiva non sarebbe stata realistica.
10.
Decimo motivo, vertente su errate considerazioni riguardanti un eventuale nuovo consiglio di amministrazione.
11.
Undicesimo motivo, vertente su errate considerazioni riguardanti un eventuale sospensione dei diritti di voto.
12.
Dodicesimo motivo, vertente sull’errata invocazione di una presunta inosservanza di un precetto.
13.
Tredicesimo motivo, vertente su errate considerazioni riguardanti la possibilità di un ulteriore precetto.
14.
Quattordicesimo motivo, vertente sull’illegittimo diniego della possibilità di un’autoliquidazione.
15.
Quindicesimo motivo, vertente sull’illegittimo diniego della possibilità di una vendita.
16.
Sedicesimo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.
17.
Diciassettesimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
18.
Diciottesimo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
19.
Diciannovesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19 e del considerando 75 del regolamento n. 1024/2013 (1) e su uno sviamento di potere.
20.
Ventesimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a essere ascoltati della Versobank e degli azionisti per via di un termine indebitamente breve per presentare osservazioni.
21.
Ventunesimo motivo, vertente su altre violazioni dei diritti della difesa e del diritto a essere ascoltati della Versobank.
22.
Ventiduesimo motivo, vertente sul fatto che la BCE non avrebbe adottato una decisione adeguatamente motivata.
23.
Ventitreesimo motivo, vertente sulla violazione del diritto della Versobank ad accedere al fascicolo.
24.
Ventiquattresimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti degli azionisti in relazione al riesame effettuato dalla commissione amministrativa del riesame ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013.
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).