10.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 445/20
Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — ZL/EUIPO
(Causa T-596/18)
(2018/C 445/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZL (rappresentante: E. Fontes Vila, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 1o dicembre 2017 della commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 che indicava i risultati della parte ricorrente in suddetto concorso e confermava che essa non era stata iscritta nell’elenco di riserva dei candidati idonei.
—
annullare, in via subordinata, poiché connesse, le seguenti decisioni: in primo luogo, la decisione del 7 marzo 2018 della commissione giudicatrice con la quale quest’ultima rispondeva alla domanda di riesame della parte ricorrente e confermava la decisione del 1o dicembre 2017; in secondo luogo, la decisione del 27 giugno 2018 dell’autorità che ha il potere di nomina che rigettava il reclamo della parte ricorrente del 7 giugno 2018 e confermava la decisione del 1o dicembre 2017;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla mancanza di una sufficiente motivazione in diritto e di documenti giustificativi in tutta la corrispondenza e in tutte le decisioni ricevute dall’EPSO e/o dall’EUIPO per quanto riguarda il concorso generale di cui trattasi, poiché la parte ricorrente non poteva accertare se le decisioni che incidevano negativamente su di lei fossero fondate e soggette a un controllo giurisdizionale, creando così incertezze giuridiche e lasciandola indifesa di fronte all’amministrazione.
2.
Secondo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione dei diritti fondamentali di parte ricorrente alla buona amministrazione e all'accesso ai documenti (articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; articolo 15 del TFUE; articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (1)) e del principio orizzontale di trasparenza, in quanto l’accesso della parte ricorrente alle controverse domande di ragionamento verbale del test a scelta multipla su computer è stato negato dall’autorità che ha il potere di nomina adducendo che l’affermazione della parte ricorrente, la quale contestava la pertinenza e la validità di dette domande, era troppo vaga, senza tuttavia indicare per quali ragioni non fossero stati rispettati i requisiti imposti dalla giurisprudenza per garantire l’accesso; e vertente, dall’altro lato, sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente, in quanto la richiesta dell’autorità con il potere di nomina di dover contestare le domande controverse in maniera più dettagliata è impossibile per la parte ricorrente, creando così una particolare vulnerabilità riguardo al dover fornire una prova impossibile.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente e dei principi di merito e capacità nel concorso in questione, di trasparenza al libero accesso al pubblico servizio e di trattamento giusto ed equo, in quanto la parte ricorrente non poteva addurre un vizio di forma sostanziale delle questioni controverse basata sulla loro scarsa o errata formulazione (quali problemi di traduzione) dopo aver ottenuto i risultati del concorso. Un candidato dovrebbe sempre essere in grado di contestare il fatto che le domande erano viziate da errori sostanziali in ogni fase del concorso, in particolar modo dopo la pubblicazione dei risultati. La parte ricorrente afferma inoltre che traduzioni di scarsa qualità possono avvantaggiare i candidati che scelgono la lingua originale del test verbale su computer.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata del 1o dicembre 2017 è viziata da un errore manifesto nell’ambito della procedura di selezione, in quanto le controverse domande di ragionamento verbale del test su computer erano inficiate da un’irregolarità sostanziale.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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