3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/60
Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Ayuntamiento de Enguera/Commissione
(Causa T-602/18)
(2018/C 436/84)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ayuntamiento de Enguera (Enguera, Spagna) (rappresentanti: J. Palau Navarro, J. Ortiz Ballester e V. Soriano i Piqueras, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 26 luglio 2018 adottata dal capo dell’unità «ENV.D.4 — Life Programme», della direzione «D Capital Natural», della direzione generale dell’ambiente della Commissione europea, nell’ambito del caso «LIFE 10 ENV/ES/000458 — ECOGLAUCA ÉRGON — Confirmation of recovery order».
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE in quanto la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’inesattezza della motivazione, nell’ipotesi in cui si ammettesse l’esistenza di una motivazione implicita.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione previsto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il fatto che:
—
il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le reca pregiudizio è stato violato. Nel caso di specie, infatti, non si è affatto tenuto conto degli scritti difensivi presentati dal ricorrente, né quest’ultimo è stato invitato a presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione definitiva;
—
le richieste di accesso all’integralità del fascicolo formulate dal ricorrente non hanno avuto seguito;
—
il ricorrente si è sempre rivolto alla convenuta in spagnolo, mentre la Commissione ha redatto tutte le sue comunicazioni e le sue decisioni in inglese.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del divieto di arbitrarietà dei poteri pubblici, per il fatto che l’autore della decisione impugnata non applica né norme né criteri scientifici adeguati, bensì la sua mera valutazione soggettiva, riducendo o annullando, senza giustificazione, ogni partecipazione economica dell’Unione a un progetto approvato.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, per il fatto che la Commissione ha adottato la sua decisione discostandosi dai propri atti anteriori, nei quali essa confermava pienamente il suo consenso alle azioni realizzate dal ricorrente, di modo che quest’ultimo è stato destinatario, in maniera improvvisa e incomprensibile, di una decisione che non poteva attendersi alla luce del comportamento anteriore della Commissione.
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