10.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 445/21
Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Google e Alphabet / Commissione
(Causa T-604/18)
(2018/C 445/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti), Alphabet, Inc. (Mountain View) (rappresentanti: N. Levy, solicitor, P. Stuart, barrister, J. Schindler e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 18 luglio 2018 nel caso COMP/AT.40099 — Google Android;
—
in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti, esercitando la competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale; e
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti correlate al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione C(2018) 4761 final della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE (AT.40099 — Google Android).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene un’errata valutazione della definizione del mercato e della posizione dominante.
—
A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui Android è dominante è errata.
—
Le ricorrenti deducono, inoltre, che l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui Play è dominante è errata.
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Le ricorrenti fanno altresì valere che l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui Google ha una posizione dominante nei servizi di ricerca generica fornita agli utenti non è coerente con la sua teoria dell’abuso, che riguarda applicazioni di ricerca concesse in licenza a produttori OEM.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che le condizioni di preinstallazione di cui all’accordo di distribuzione di applicazioni Google per dispositivi mobili sono abusive.
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A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non dimostra che le condizioni di preinstallazione contestate erano idonee a escludere la concorrenza.
—
Le ricorrenti deducono, inoltre, che la decisione impugnata trascura, erroneamente, il fatto che le condizioni di preinstallazione sono oggettivamente giustificate, poiché consentono a Google di fornire la piattaforma Android gratuitamente.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che la condizione di preinstallazione negli accordi di Google sulla ripartizione dei ricavi per gamma di prodotti era abusiva.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che Google ha abusivamente subordinato le licenze per le applicazioni Play e Google Search agli obblighi anti-frammentazione di cui all’accordo anti-frammentazione.
—
A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata dichiara erroneamente che gli obblighi anti-frammentazione sono idonei a restringere la concorrenza.
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Le ricorrenti deducono, inoltre, che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che gli obblighi anti-frammentazione sono oggettivamente giustificati, perché garantiscono la compatibilità.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti da parte della decisione impugnata
—
A tale riguardo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha impropriamente trasmesso alle ricorrenti la propria analisi sul «concorrente altrettanto efficace» in lettere di esposizione dei fatti, e non le avrebbe sentite oralmente.
—
Le ricorrenti deducono, inoltre, che la Commissione ha violato il diritto delle ricorrenti di accedere al fascicolo.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata infligge erroneamente un’ammenda e la calcola in modo errato.
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A questo riguardo, le ricorrenti sostengono che l’ammenda è illegittima poiché non considera la mancanza di dolo o colpa di Google.
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Le ricorrenti deducono, inoltre, che l’ammenda è illegittima perché non rispetta il principio di proporzionalità.
—
In subordine, le ricorrenti affermano altresì che la decisione impugnata calcola l’ammenda in modo errato.
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