3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/62
Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Essity Hygiene and Health/EUIPO (Raffigurazione di una foglia)
(Causa T-607/18)
(2018/C 436/86)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: U. Wennermark)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante una foglia — Domanda di registrazione n. 16 709 305
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6/07/2018 nel procedimento R 2196/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1.
annullare in toto la decisione impugnata;
— a)
confermare che il marchio richiesto presenta il necessario carattere distintivo come marchio dell’Unione europea con riferimento a tutti i beni respinti delle classi 3 e 16;
— b)
annullare la decisione impugnata con riferimento ai beni della classe 21 respinti dalla commissione di ricorso;
— c)
rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso ai fini dell’esame relativo a «panni da spolvero per pulire; stracci per pulire»;
2.
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento sostenute dalla ricorrente sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi all’EUIPO.
In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1.
annullare la decisione impugnata con riferimento ai beni della classe il 21, respinti dalla commissione di ricorso;
2.
rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso, rispetto a «panni da spolvero per pulire; stracci per pulire»;
3.
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale;
In via di ulteriore subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1.
annullare la decisione impugnata con riferimento ai beni della classe 21, respinti dalla commissione di ricorso;
2.
rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso, con riguardo a «panni da spolvero per pulire; stracci per pulire»;
3.
condannare l’EUIPO alle spese nella misura che il Tribunale considererà adeguata.
Motivo invocato
4.
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001.
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