17.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 455/28
Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — ZR / EUIPO
(Causa T-610/18)
(2018/C 455/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZR (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della commissione giudicatrice del 1o dicembre 2017 di non includere la parte ricorrente nell’«elenco di riserva», ossia la banca dati dei candidati idonei, del concorso generale EUIPO/AD/01/17 — AD 6 — Amministratori nel settore della proprietà intellettuale.
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ove necessario, annullare la decisione della commissione giudicatrice del 7 marzo 2018, che respinge la richiesta di riesame della parte ricorrente.
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ove necessario, annullare la decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO del 27 giugno 2018, notificata il 29 giugno 2018, con cui si respinge il reclamo della parte ricorrente.
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condannare la parte ricorrente alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, fondato sull’asserita violazione degli articoli 27 e 29 dello Statuto dei funzionari, e dell’articolo 1, lettere a) e c), dell’allegato III di detto Statuto.
2.
Secondo motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 30 dello Statuto e dell’articolo 3 dell’allegato III di detto Statuto, nonché dell’articolo 3 dell’allegato III del bando di concorso («Disposizioni generali relative ai concorsi generali»).
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Per corroborare tale affermazione, la parte ricorrente lamenta che la designazione dei membri della commissione giudicatrice era irregolare.
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La parte ricorrente censura altresì la mancata pubblicazione delle decisioni di nomina della commissione giudicatrice e dei nomi di tutti i suoi membri.
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La parte ricorrente rileva che la rappresentanza in seno alla commissione giudicatrice di membri designati dal Comitato del personale e di membri designati dall’APN non era equilibrata.
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La parte ricorrente segnala inoltre che nella composizione di tale commissione non è rispettato l’equilibrio tra uomini e donne.
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Infine, relativamente a questo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione del principio di stabilità e continuità della commissione giudicatrice.
3.
Terzo motivo, fondato sull’inosservanza del principio della parità di trattamento.
4.
Quarto motivo, fondato su manifesti errori di valutazione, violazione dell’obbligo di motivazione e mancanza di trasparenza.
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La parte ricorrente afferma che la commissione giudicatrice ha omesso taluni fatti, facendo riferimento, a tale proposito, alla valutazione delle competenze da parte della commissione, come descritta nel bando di concorso.
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La parte ricorrente sostiene che alcuni risultati specificati nel passaporto delle competenze non rispettavano il bando di concorso, e lamenta una mancanza di trasparenza a tale riguardo.
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La ricorrete asserisce inoltre che il passaporto delle competenze conteneva affermazioni contraddittorie.