7.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 4/31
Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commissione europea
(Causa T-616/18)
(2019/C 4/42)
Lingua originale: il polacco.
Parti
Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: avvocati: E. Buczkowska e M. Trepka)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, nel caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale (1), che ha concluso detto procedimento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2), rendendo obbligatori per la società per azioni pubblica Gazprom e Gazprom Export LLC (in prosieguo: la «Gazprom») gli impegni da essa proposti il 15 marzo 2018;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto ha commesso un errore manifesto nella valutazione degli elementi di prova di cui disponeva ed ha ritenuto che le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel caso AT.39816, relativamente al fatto che la Gazprom aveva subordinato la fornitura di gas in Polonia al conseguimento del controllo dell’infrastruttura del gas in Polonia, non fossero giustificate e, in conseguenza di tale errore, ha accettato gli impegni della Gazprom, che trascurano le preoccupazioni a tal riguardo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, avendo accettato gli impegni della Gazprom relativi all’applicazione di prezzi sleali ed estremamente elevati, i quali non tengono adeguatamente conto delle preoccupazioni della Commissione, compresa la sostanza di tali riserve, ossia l’applicazione dei prezzi estremamente elevati da parte dell’operatore dominante.
3.
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, avendo accettato gli impegni della Gazprom relativi all’introduzione di restrizioni territoriali, i quali non tengono adeguatamente conto delle preoccupazioni della Commissione, sono di natura selettiva e riproducono impegni già offerti dall’operatore dominante in altri procedimenti, ma che non hanno però portato ad un cambiamento del suo comportamento.
4.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 7 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, emettendo una decisione contraria agli obiettivi della politica energetica dell'Unione europea e trascurando il suo impatto negativo sul mercato europeo dell'approvvigionamento di gas, in particolare, il fatto che la stessa consolida ulteriormente l'isolamento e la persistenza di condizioni non concorrenziali sul mercato del gas dei paesi dell'Europa centrale e orientale rispetto all'Europa occidentale, benché l'obiettivo della suddetta politica sia quello di integrare siffatti mercati e di garantire condizioni eque per la concorrenza su tutti i mercati dell’Unione.
5.
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato una decisione in manifesta violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, TFUE nonché del principio di uguaglianza, ponendo in essere una discriminazione tra le controparti della Gazprom operanti sui mercati dei paesi dell'Europa centrale e orientale, compresa la ricorrente, e le controparti della Gazprom operanti sui mercati dei paesi dell'Europa occidentale, benché entrambi i gruppi delle controparti operino sul medesimo mercato dell’Unione di approvvigionamento di gas e nella stessa misura beneficino della disciplina degli articoli 102 e 194, paragrafo 1, TFUE nonché degli atti di diritto derivato adottati sulla base di questi ultimi.
6.
Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la Commissione ha adottato una decisione oggettivamente contraria all'obiettivo dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003 ed ha condotto il procedimento AT.39816 in manifesta violazione dei poteri ad essa attribuiti.
(1) GU 2018, C 258, pag. 6.
(2) GU 2003, L 1, pag. 1.