3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/63
Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — ZH / ECHA
(Causa T-617/18)
(2018/C 436/87)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZH (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il rapporto informativo del ricorrente per il 2016;
—
annullare, inoltre, se del caso, la decisione dell’ECHA del 2 luglio 2018, notificata al ricorrente il 3 luglio 2018, recante rigetto del reclamo del ricorrente contro il rapporto informativo;
—
ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione ECHA del 18 giugno 2015 recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 15, paragrafo 2, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), e del primo paragrafo dell’articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione del quadro procedurale di esecuzione dei rapporti informativi, come stabilito dalla decisione ECHA e, in particolare dall’articolo 7, nonché su una violazione dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari, applicabile per analogia agli agenti temporanei in forza dell’articolo 15 del RAA.
3.
Terzo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione da parte del funzionario valutatore, con riferimento alle censure negative mosse al ricorrente.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
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