17.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 455/32
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — ZM e a./Consiglio
(Causa T-632/18)
(2018/C 455/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZM, ZN e ZO (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni che arrecano pregiudizio ai diversi ricorrenti consistenti nelle decisioni dell’APN di non concedere loro il rimborso delle spese scolastiche per l’anno 2017/2018, palesate in diversi modi a seconda delle circostanze proprie a ciascun ricorrente:
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mediante una decisione individuale (più precisamente un messaggio di posta elettronica) recante indicazione precisa del diniego del rimborso; oppure
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mediante la dicitura «processed» nel loro spazio Sysper [sistema informatico per la gestione del personale] e considerata una decisione di diniego da parte del ricorrente in quanto la busta paga del mese successivo (non prima del 10 del mese, data di trasmissione delle buste paga) non contiene alcun rimborso o contiene unicamente un rimborso di spese di trasporto.
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
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Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dal convenuto avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.
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Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.
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Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
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Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi dei ricorrenti e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata.