14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/47
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Industrial Química del Nalón / Commissione
(Causa T-635/18)
(2019/C 16/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
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risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta;
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condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 833 628,00, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale;
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in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno;
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condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno);
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condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e
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condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE poiché il comportamento della convenuta è illegittimo, in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).