7.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 4/35
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — Intercontact Budapest/CdT
(Causa T-640/18)
(2019/C 4/47)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentante: É. Subasicz, avvocato)
Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, dichiarare se i punti di valutazione concessi ai vari offerenti sono realistici sulla base di una comparazione delle offerte presentate, e se sono conformi ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza;
—
in subordine, dichiarare che l’interpretazione giuridica del convenuto in merito all’articolo 113, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20[02], è erronea e che la pubblicità dei prezzi relativi alle offerte partecipanti alla gara d’appalto non è contraria al regolamento fatto valere;
—
in ulteriore subordine, annullare il risultato realizzato dalla parte convenuta per quanto riguarda il lotto 12 del procedimento FL/FIN17, e altresì la gara d’appalto relativa a tale medesimo lotto;
—
in estremo subordine, stabilire qual è l’atto procedimentale (atto giuridico in vigore), nella gara d’appalto oggetto del ricorso, a partire dalla cui notifica si deve calcolare il termine di ricorso previsto all’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
—
condannare alle spese la parte convenuta.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che sono stati violati i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, in quanto la parte convenuta ha applicato agli offerenti criteri di valutazione diversi nel contesto delle gare d’appalto (1).
2.
Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, nei limiti in cui la parte convenuta non ha comunicato alla ricorrente l’informazione richiesta nel contesto delle gare d’appalto (2).
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta, per il fatto di non aver notificato i termini di ricorso e di aver limitato in tal modo la possibilità di presentare ricorso, ha violato la direttiva dell’Unione in materia di appalti pubblici (3).
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta ha ostacolato l’esercizio del diritto della ricorrente a proporre ricorso contro l’istituzione dell’Unione (4).
(1) Considerando 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
(2) Articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20[02] (GU 2012, L 298, pag. 1).
(3) Allegato V, parte D, punto 16, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
(4) Articolo 263, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.