14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/54
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — ZQ/Commissione
(Causa T-647/18)
(2019/C 16/65)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZQ (rappresentante: C. Cortese, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare le decisioni impugnate e, segnatamente,
a)
Annullare la decisione dell’APN 15 Dicembre 2017, registrata in ARES il 18 Dicembre 2017, HR.E.2/AS/Ares (2017), avente ad oggetto «Request for assistance D/374/17» e portante rigetto della richiesta di assistenza in oggetto;
b)
Annullare, per quanto necessario, la decisione dell’APN di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente, N. R/187/18, HR.E.2/Ares (2018), datata 19 luglio 2018;
c)
Condannare la Commissione al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in conseguenza dei molteplici illeciti che la decisione impugnata esprime o a cui essa è strettamente collegata, quantificati in 1 000 000 euro;
Inoltre
—
Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto della Commissione di accogliere la sua richiesta di assistenza, riguardante le molestie di cui egli sarebbe stato vittima dovute al suo orientamento sessuale.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
—
Si fa valere a questo riguardo che, da un punto di vista generale, l’errore manifesto di valutazione emerge con chiarezza nel pregiudizio, espresso nella stessa decisione, per cui le affermazioni del ricorrente non sarebbero credibili perché relative ad un periodo di tempo molto lungo, passato senza che il ricorrente presentasse formale denunzia.
—
L’esistenza di un pregiudizio sarebbe altresì l’unica spiegazione del fatto che l’APN abbia lasciato fuori dal quadro della decisione impugnata una serie di episodi denunciati, per i quali nessuna valutazione è operata.
—
Le allegazioni del ricorrente relative alle moleste asseritamente subite sarebbero state frettolosamente derubricate a normali episodi di cattiva organizzazione o fisiologica conflittualità nell’ambiente di lavoro.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto.
Si fa valere a questo riguardo:
a)
l’applicazione di una errata nozione di molestia, implicante il requisito dell’intento malevolo (animus nocendi) da parte del soggetto agente;
b)
l’applicazione di uno standard probatorio non corrispondente a quello richiesto dal diritto applicabile (principio di prova), ma implicante invece la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell’esistenza dei fatti e della loro univoca qualificazione giuridica;
c)
l’applicazione di uno standard probatorio manifestamente errato quanto alla valutazione della credibilità delle denunce in relazione al tempo trascorso;
d)
la violazione dell’obbligo di svolgere una indagine d’ufficio in presenza di allegazioni credibili.
3.
Terzo motivo, vertente sull’assenza o inadeguatezza della motivazione.
—
Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata, anche laddove si voglia considerare l’integrazione delle motivazioni contenute nella decisione di rigetto del reclamo, è in larga misura priva di adeguata motivazione.
Per quanto riguarda le conclusioni sul risarcimento dei danni, il ricorrente fa valere che tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza sul merito sarebbero riunite nella fattispecie.