21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/45
Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Aupicon e a. / SEAE
(Causa T-655/18)
(2019/C 25/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Delphine Aupicon (Gaborone, Botswana) e altre dieci parti ricorrenti (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione ADMIN(2017)26 del direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del Servizio Europeo per l’Azione Esterna del 19 dicembre 2017, relativa alla determinazione dei paesi in cui le condizioni di vita sono considerate equivalenti alle condizioni di vita dell’Unione europea, le quali non danno diritto al pagamento dell’indennità per le condizioni di vita di cui all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto — Esercizio 2018;
—
nei limiti del necessario, annullare il foglio paga dei ricorrenti del gennaio 2018;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il SEAE non ha adottato disposizioni generali di esecuzione in conformità all’articolo 110 dello Statuto.
2.
Secondo motivo, vertente, da una parte, su manifesti errori di valutazione che il SEAE avrebbe commesso nell’analisi dei criteri da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione dell’indennità per le condizioni di vita, dall’altra, vertente sull’assenza di una pertinente motivazione.
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