21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/46
Ricorso proposto il 7 novembre 2018 — Securitec/Commissione
(Causa T-661/18)
(2019/C 25/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Securitec (Livange, Lussemburgo) (rappresentante: P. Peuvrel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il presente ricorso di annullamento nella forma;
—
nel merito, dichiarare fondato il ricorso di annullamento;
—
pertanto, annullare la decisione di rigetto del 7 settembre 2018;
—
annullare del pari la decisione della Commissione del 17 settembre 2018;
—
disporre ogni altro obbligo legale richiesto in materia;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui sarebbero viziate, da un lato, la decisione della Commissione del 7 settembre 2018, recante rigetto dell’offerta sottoposta dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto n. HR/R1/PR/2017/059 — «Manutenzione degli impianti di sicurezza situati negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e Lussemburgo» (GU 2018/S 209-476275) e, dall’altro, la decisione del 17 settembre 2018, che nega di fornire alla ricorrente le precisazioni da essa richieste sulla suddetta gara d’appalto. Infatti, la decisione di rigettare l’offerta sottoposta dalla ricorrente si limita ad affermare che l’offerta non proponeva il prezzo più basso, quando il criterio del prezzo non era l’unico criterio di aggiudicazione previsto dal capitolato d’oneri. L’insufficienza di motivazione equivarrebbe all’assenza di motivazione, la quale deve essere sanzionata con l’annullamento della decisione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata. Al riguardo, la ricorrente sostiene che il criterio del prezzo più basso non era il solo considerato e che era, inoltre, necessario che l’offerta accolta fosse regolare e conforme. Ebbene, secondo la ricorrente, l’aggiudicatario dell’appalto non possedeva la certificazione NEDAP richiesta invece dal capitolato d’oneri. L’attribuzione dell’appalto a tale società era, pertanto, irregolare e occorre quindi annullare le decisioni impugnate.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di cui sarebbero viziate le decisioni impugnate, in particolare con riferimento al requisito sproporzionato di un fatturato minimo di 900 000 euro per le imprese candidate al lotto n. 4 a Lussemburgo e alla mancanza di risposta da parte della Commissione alla lettera della ricorrente del 28 giugno 2018, che la interrogava in proposito.