28.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 35/24
Ricorso proposto il 20 novembre 2018 — ZV / Commissione
(Causa T-684/18)
(2019/C 35/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZV (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni della Commissione, notificate con lettera del 12 febbraio 2018, con cui la candidatura della ricorrente al posto di mediatore aggiunto è stata respinta e al posto è stato nominato un altro candidato;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su uno sviamento di potere e di procedura. A questo riguardo, la ricorrente afferma che l’avviso di posto vacante COM/2017/1739 non consentiva di garantire che il candidato selezionato disponesse effettivamente della formazione e dell’esperienza indispensabili per occupare il posto vacante. Peraltro, la ricorrente deduce in giudizio che il candidato la cui candidatura è stata accolta non possedeva tutte le qualifiche richieste, segnatamente un’esperienza nella mediazione e conoscenze giuridiche approfondite sullo statuto dei funzionari dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione della decisione C(2002/601) della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa al servizio di mediazione rafforzato, in quanto l’articolo 6, paragrafo 3, dispone che il presidente della Commissione proceda alla nomina dei mediatori aggiunti su proposta del Mediatore, ma non prevede né una procedura di preselezione, né la redazione di un elenco dei candidati scelti. Orbene, nel caso di specie il comitato consultivo sulle nomine ha organizzato una procedura di preselezione e ha sottoposto al Mediatore le tre candidature che aveva selezionato. Secondo la ricorrente ne consegue che il Mediatore non ha esaminato tutte le candidature e che quindi esso ha violato la suddetta disposizione quando ha proposto al presidente della Commissione di procedere alla nomina del candidato selezionato.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione che vizierebbe le decisioni impugnate.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’avviso di posto vacante COM/2017/1739 e sul manifesto errore di valutazione. In proposito, la ricorrente sostiene che, diversamente da lei, il candidato prescelto non soddisfa le condizioni richieste dall’avviso suddetto per occupare il posto controverso, ossia una buona conoscenza dello statuto dei funzionari e delle normative applicabile ai funzionari e agli altri agenti e un’esperienza nel dirimere controversie.