28.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 35/25
Ricorso proposto il 22 novembre 2018 — KPN / Commissione
(Causa T-691/18)
(2019/C 35/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: KPN BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. van Ginneken e G. Béquet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione C(2018) 3569 final, del 30 maggio 2018, che dichiara la concentrazione che comporta l’acquisizione da parte della Liberty Global plc del controllo esclusivo sulla Ziggo NV compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo);
—
rinviare il caso alla Commissione per ulteriori indagini ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, (1) e
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un manifesto errore nella definizione del mercato per quanto riguarda i canali sportivi e cinematografici premium a pagamento.
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In proposito, la ricorrente sostiene che, nel corso del procedimento amministrativo, essa ha affermato che la Ziggo Sport Totaal («ZST») è «imprescindibile» per i fornitori di servizi televisivi al dettaglio, a banda larga e mobili, e per i pacchetti che comprendono uno o più di questi servizi, per poter competere sul mercato al dettaglio. A suo avviso, ciò è stato confermato dall’indagine di mercato condotta dalla Commissione. Di conseguenza, i due canali televisivi sportivi premium a pagamento, ZST e FOX Sports, non sarebbero sostituibili.
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La ricorrente lamenta inoltre che la Commissione ha comunque tratto la conclusione che c’era un unico mercato per la fornitura all’ingrosso e l’acquisizione di canali televisivi sportivi premium a pagamento, ivi inclusi ZST e FOX Sports, e che non era necessaria alcuna ulteriore segmentazione del mercato.
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Secondo la ricorrente, questi errori nella definizione del mercato incidono sulle successive valutazioni della Commissione e, in ultima analisi, sulla decisione di consentire la concentrazione.
2.
Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha motivato in maniera insufficiente la definizione del mercato per quanto riguarda i canali televisivi sportivi e cinematografici premium a pagamento.
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A questo riguardo, la ricorrente asserisce che l’affermazione della Commissione secondo cui la Fox Sports e la ZST fanno parte dello stesso mercato avrebbe richiesto una spiegazione esaustiva, poiché tale affermazione è in contrasto con le indagini di mercato della Commissione che indicano che la ZST è imprescindibile e con le precedenti decisioni della Commissione.
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La ricorrente dichiara poi che la Commissione non ha motivato la definizione del mercato per i canali televisivi cinematografici premium a pagamento.
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Ad avviso della ricorrente, questa carenza della motivazione quanto alla definizione del mercato incide sulle successive valutazioni della Commissione e, da ultimo, sulla decisione di consentire la concentrazione.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione della possibilità di escludere la ZST e del corrispondente impatto sul mercato della fornitura e dell'acquisizione all’ingrosso della ZST.
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A tale proposito, la ricorrente sostiene che la concentrazione ha esteso i poteri delle parti partecipanti alla concentrazione sul mercato della ZST all'intero territorio dei Paesi Bassi.
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La ricorrente sostiene inoltre che, rifiutandosi di fornire l'accesso alla ZST a un terzo (a condizioni economicamente sostenibili), le imprese partecipanti alla concentrazione hanno la possibilità di precludere la ZST ai loro concorrenti a valle.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha motivato in modo insufficiente la valutazione della possibilità di precludere la ZST e del corrispondente impatto sul mercato della fornitura e dell'acquisizione all'ingrosso della ZST.
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A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha respinto l'argomento secondo cui la ZST è «imprescindibile», per cui può essere preclusa, in base alla sua definizione di mercato di cui all’articolo 5.1.2.1 della decisione impugnata. Sulla scorta dell'affermazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non fornisce una definizione del mercato, o fornisce una definizione del mercato erronea, essa sostiene che la valutazione della Commissione prende le mosse da un punto di partenza errato.
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La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha motivato in modo insufficiente la sua valutazione della mancanza di capacità delle parti della concentrazione di escludere la ZST e dell'impatto della stessa.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione della possibilità di precludere il contenuto HBO.
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A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha considerato erroneamente che le parti dalla concentrazione non hanno un potere di mercato significativo, sulla base della mancanza di una definizione del mercato e di ipotesi errate.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha motivato in modo insufficiente la sua valutazione sulla possibilità di precludere il contenuto HBO.
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A tale riguardo, la ricorrente sostiene che, in mancanza di una definizione affidabile del mercato per quanto riguarda il contenuto relativo ai film, la valutazione della Commissione sugli effetti della concentrazione su detto mercato è automaticamente motivata in modo insufficiente.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).