11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/21
Ricorso proposto il 27 novembre 2018 — Polonia / Commissione
(Causa T-703/18)
(2019/C 54/36)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea del 17 settembre 2018 che impone l’attuazione delle misure e delle raccomandazioni contenute nella relazione di audit definitiva, nella parte i cui si riferisce alla raccomandazione 04.01, punto g), secondo cui per progetti nell’ambito di tutti programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale, in cui i costi sono stati dichiarati ammissibili dalla Commissione europea, occorre procedere a rettifiche finanziarie per spese di imposta sul valore aggiunto nei casi in cui i destinatari dell’aiuto erano soggetti passivi e quindi avevano la possibilità di recuperare l’imposta sul valore aggiunto, ma non si sono avvalsi di tale facoltà.
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, e dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 (1) in combinato disposto con l’articolo 2, n. 10, di detto regolamento, in quanto tali disposizioni sono state interpretate erroneamente ed è stato ritenuto a torto che l’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 sia applicabile ai destinatari finali di un aiuto proveniente dal Fondo sociale europeo sebbene essi non siano beneficiari ai sensi dell’articolo 2, n. 10 di tale regolamento.
Conformemente al principio generale dell’ammissibilità delle spese nei progetti del Fondo sociale europeo definito all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento no 1303/2013, i requisiti di ammissibilità risultanti dall’articolo 69 di tale regolamento rientrano nella sfera degli obblighi del beneficiario che realizza il progetto.
L’articolo 2, n. 10, del regolamento, in caso di aiuto di valore inferiore a EUR 200 000, lascia espressamente agli Stati membri la scelta di considerare come beneficiario l'organismo che riceve l'aiuto oppure l’organismo che eroga detto aiuto.
Nella presente causa, conformemente alla scelta delle autorità polacche, è considerato beneficiario l’organismo che eroga l’aiuto e non quello che lo riceve. I destinatari finali degli aiuti non sono siffatti beneficiari per cui l’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 non è loro applicabile.
Inoltre il riconoscimento dello status di beneficiario agli organismi che ricevono l’aiuto — che sono persone disoccupate — imporrebbe loro numerosi obblighi legati alla liquidazione dei finanziamenti ottenuti, alla redazione di relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti realizzati, al controllo del progetto e all’inserimento di dati nei sistemi informatici utilizzati nella realizzazione dei programmi operativi. Una siffatta soluzione renderebbe impossibile la realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 1303/2013.
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).